| Studio
Legale Borzone
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IL
CITTADINO INQUISITO TRA GLI OSTACOLI E LA BUROCRAZIA Il 24 ottobre 1989 – ormai tre anni fa – accompagnato da aspettative che duravano da quasi mezzo secolo, nasceva il primo codice processuale penale dell’Italia repubblicana e, soprattutto, il primo a struttura tendenzialmente accusatoria. Si trattava di un evento rivoluzionario, giustamente salutato come un traguardo della civiltà giuridica, destinato a modificare la stessa concezione del rapporto tra i cittadini e gli organi della amministrazione della giustizia: i primi non più considerati come soggetti soltanto passivi nel rapporto con l’apparato giudiziario; i secondi pronti a dismettere i panni di meccanismi spesso soltanto vessatori per assumere quelli di istituzioni severe, ma giuste perché ormai destinate a consentire lo sviluppo della necessaria dialettica tra il cittadino inquisito e gli organi dello Stato che lo perseguono penalmente. Per comprendere del tutto la portata dell’evento, è bene considerare che può dirsi – seppure con una certa semplificazione – che la storia della cultura giuridica nel campo processuale penale (e cioè nel campo che regola le forme destinate ad applicarsi per verificare se una persona abbia commesso un fatto costituente reato) è, tendenzialmente, la storia delle garanzie attribuite dall’ordinamento giuridico al cittadino inquisito. E dunque, in certo qual modo, è la storia del conflitto tra il modello processuale inquisitorio e quello accusatorio. Il primo modello, nella sua forma pura, è proprio dello stato dispotico; è espressione, comunque, di culture politiche e giuridiche stataliste e le sue forme processuali rispecchiano quella impostazione culturale. Le prove vengono infatti raccolte nel corso di una fase istruttoria assolutamente segreta, in forma scritta, e senza alcun contraddittorio con la difesa, che è del tutto assente; l’organo dell’accusa coincide di fatto con il giudice, è dotato di fortissimi poteri autoritativi e coercitivi – specie in materia di libertà – e costruisce il suo teorema nel segreto: gli atti che egli documenta e raccoglie hanno immediato valore di prova e non subiscono alcuna confutazione critica da parte di altri soggetti. Nelle versioni più antiche, il rito inquisitorio è accompagnato, come ben noto, dalla concezione per cui l’inquisito è il solo custode della verità (verità “reale” e non processuale) che il giudice è autorizzato ad aquisire in ogni modo, anche con la tortura. Nelle forme moderne manca la tortura, ma ugualmente la fase più delicata della raccolta delle prove, quella istruttoria, si svolge nel pieno ed incontrollato dominio dell’inquirente che senza contraddittorio “accumula” gli elementi a carico dell’inquisito. Talvolta vengono concepite cosiddette “forme miste” del processo (quale è considerata quella vigente fino al 24 ottobre 1929, prevista dal “codice Rocco”) in cui, dopo l’istruttoria segreta, è contemplata una fase dibattimentale pubblica con la presenza della difesa: ma tale fase, in definitiva, non è destinata alla formazione della prova davanti al giudice (il quale infatti già conosce gli atti raccolti nella istruzione), ma solo alla verifica critica delle prove già acquisite e cristallizzate per iscritto in precedenza. In tale quadro, il giudice del dibattimento pubblico, pur essendo astrattamente terzo rispetto alle parti, difesa e accusa, dispone di ampi poteri di acquisizione probatoria. Culturalmente, il modello inquisitorio presuppone ed implica una concezione per la quale codice e processo penale rivestono compiti di prevenzione e di difesa sociale. In tal modo, l’ordine giudiziario non è l’organo istituzionalmente deputato a verificare imparzialmente se un cittadino abbia o meno commesso un certo fatto costituente reato, ma assume il compito di difendere l'ordinamento giuridico, la collettività ed i suoi interessi, veri o presunti che siano. Assolutamente diverso per impostazione culturale e princìpi di riferimento è il modello processuale accusatorio. Il suo presupposto è, in linea di massima, una concezione laica che non pretende l’impossibile (almeno per gli uomini) raggiungimento della verità assoluta, ma si accontenta dell’accertamento di una verità “processuale” più vicina possibile a quella reale. Tale ultimo risultato, peraltro, può essere garantito in un solo modo: attraverso il confronto dialettico più serrato possibile tra le contrapposte tesi dell’accusa e della difesa e, dunque, mediante il fronteggiarsi delle parti, oralmente e pubblicamente, davanti ad un giudice davvero imparziale e dunque “terzo” di fronte ad esse. In tale modello processuale non esiste la tradizionale istruttoria; vi è sì una fase di indagine condotta segretamente dal Pubblico Ministero, ma gli elementi in essa raccolti, salvo rare eccezioni, non hanno valore di prova ma servono ad essere “riversati” nel dibattimento orale e pubblico davanti ad un giudice che non li conosce. A loro volta, l’inquisito ed il suo difensore possono svolgere proprie indagini secondo modalità indicate dall’ordinamento. E nel corso del dibattimento, come detto, il materiale probatorio si forma davanti al giudice, che non conosce le risultanze delle precedenti indagini di accusa e difesa: e accusa e difesa si affrontano, dunque nello agone processuale, su basi di parità, mentre il giudice dibattimentale ha limitati poteri di intervento sulla prova, non potendo perdere la sua “terzietà” di fronte ai contendenti. A monte di tale modello processuale c’è una concezione democratica dello Stato; il giudice ha il solo compito, fisiologico, di verificare la commissione o meno di un reato da parte di un cittadino e non si pone ulteriori obiettivi di natura etica o di politica criminale. Il fine di contrastare la criminalità, infatti, va perseguito da altri organi, mediante il rafforzamento della efficienza delle indagini, che vanno coltivate con tenacia, intelligenza e sagacia. lo scontro tra i due sistemi processuali si è spesso realizzato, nel corso dei secoli, secondo alterne vicende. Non è questa la sede per ripercorrerlo dettagliatamente; sarà sufficiente ricordarne i tratti essenziali. Nel periodo della Inquisizione il giudice estirpa eresie e scova delitti: indaga segretamente, tortura, cerca conferme al suo teorema d’accusa precostituito. Secoli dopo, Luigi XVI codifica l’Ordonnance Criminelle del Pussort, che regolamenta analiticamente l’istruttoria segreta, la raccolta delle testimonianze, l’acquisizione delle prove ed il giuramento dell’imputato, che continua a non avere diritto ad un difensore. Nel primo periodo della Rivoluzione Francese avvengono grandi rivolgimenti. Già in un primo momento il precedente modello processuale si modifica: l’istruzione rimane segreta, ma compaiono due cittadini garanti; dopo la formulazione della imputazione il processo diviene pubblico e l’imputato acquisisce il diritto ad un difensore che può parlare per ultimo; le prove vengono acquisite in contraddittorio. Nel 1791, addirittura, viene abrogata la “Ordonnance Criminelle” ed è introdotto un sistema a figura accusatoria: le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini non sono agli atti e non influiscono nel processo, servendo solo a stabilire se debba essere richiesta una accusa. Se questa viene richiesta, il processo si svolge davanti al Tribunale, con voto ai giurati, mediante una procedura orale (senza verbali) e con contraddittorio tra accusa e difesa. È una riforma radicale, me dura poco: seguendo i destini della Rivoluzione, con leggi del 1799 e del 1800 riappaiono il Pubblico Ministero e la istruttoria segreta di stampo inquisitorio: i verbali scritti e assunti senza contraddittorio. Tuttavia è previsto un dibattimento, fondato però sui verbali della istruzione: si tratta dell’archetipo del processo c.d. “misto” (istruttoria inquisitoria, dibattimento pubblico), ripreso in Italia dal codice Romagnosi del 1807 e poi, con più garanzie, dal codice Zanardelli del 1913, che consente alla difesa di assistere ad alcuni atti istruttori. Ma con il “codice Rocco” dell’ottobre 1930, ricompare lo statalismo inquisitorio: il Pubblico Ministero riacquista poteri abnormi, i difensori sono estromessi dalla istruttoria e nel successivo dibattimento ogni contraddittorio accusa-difesa è fittizio perché esso si concreta, in sostanza, nel dare indiscriminatamente lettura degli atti raccolti nella istruzione. E il “codice Rocco”, con qualche modifica dopo la guerra, è quello che vige sino al 24 ottobre 1989, data di entrata in vigore del codice Vassalli, primo codice repubblicano e primo con struttura tendenzialmente accusatoria. Sembra, ed è, una vittoria della civiltà giuridica; ma dallo stesso 24 ottobre comincia una paradossale vicenda che, nel corso di tre anni, attraverso continue modifiche legislative, porta allo smantellamento graduale dei principi accusatori e che giunge a conclusione nel giugno scorso con due sentenze della Corte Costituzionale e con il c.d. decreto legge “Scotti-Martelli” con cui viene ripristinato un sistema processuale misto tendenzialmente inquisitorio, conferendo di fatto valore di prova anche ad atti raccolti nella fase segreta delle indagini. Ma i primi colpi al rivoluzionario sistema del nuovo codice di rito li avevano portati la prassi e le resistenze dell’apparato burocratico. Il cittadino inquisito – ma il cittadino “tout-court” che “fruisce” della giustizia – si trova di fronte al migliore dei codici possibili, ma l’apparato della amministrazione è in agguato: ogni norma diviene inattuabile, ogni principio rimane sulla carta, ogni tutela e garanzia giudiziaria sono vane senza strutture funzionanti. Molti lo avevano previsto: senza riforme delle strutture, l’apparato non sarebbe stato in grado di reggere organizzativamente alle modifiche culturali ed al salto di qualità imposti dalla nuova normativa. Sicchè, da subito, ci si avvede che manca di tutto: dalle macchine, ai computer, alle aule, ai piani edilizi, alla istruzione del personale, al personale stesso, ai nuovi apparecchi per la registrazione delle udienze, alla stenotipia. Il codice comincia a crollare: si crea in pochi mesi nuovo arretrato, i processi si bloccano. Ma l’ostacolo della burocrazia diventa presto per qualcuno, il pretesto della burocrazia: i nemici del sistema accusatorio riversano sul codice, ingiustamente, le colpe delle deficienze dell’apparato; se le cose non vanno, per loro, non è colpa della inadeguatezza burocratica nel momento di rodaggio del sistema, ma delle nuove norme “troppo garantiste”. È evidente la strumentalizzazione, tesa ad evitare di porre rimedio ai problemi dell’apparato e a delegittimare la nuova normativa. E così i problemi burocratici, invece di essere affrontati, vengono rimossi ed ogni nefandezza viene attribuita al codice che, in modo non corretto, viene presentato alla pubblica opinione come impotente a combattere la criminalità, con ciò perpetuando l’equivoco culturale per cui un codice, da mezzo che pone regole per l’accertamento della verità. Diviene strumento “di lotta” contro fenomeni delinquenziali (e dunque necessariamente piegato ad esigenze di politica giudiziaria). Cultura non è insieme di cognizioni, ma complesso di costumi, abitudini, tradizioni: e la vecchia cultura burocratico-inquisitoria torna a prevalere. Da tutto ciò viene schiacciato il cittadino inquisito, presunto innocente dalla Costituzione ma considerato colpevole fin dall’inizio nella realtà. Egli legge sui giornali che il nuovo codice, secondo i sistemi più evoluti, adotta la carcerazione preventiva come “extrema ratio”, ma spesso si ritrova detenuto fuori dai casi previsti dalla legge con lo scopo evidente di fargli pressione perché confessi il reato; sente parlare di processo all “Perry Mason” ed attende con ansia il controinterrogatorio dei testi avversi da parte del suo difensore: ma in Tribunale, dopo ore di attesa, si accorge che non è attivo l’apparato di registrazione e il cancelliere verbalizza ancora a mano su dettatura “sintetica” del giudice, frustrando l’oralità e l’immediatezza, fulcri del nuovo rito. Ma l’esempio più significativo e drammatico è il vanificarsi del diritto alla difesa. Principio fondamentale del codice Vassalli è quello della parità non formale tra accusa e difesa; corollario ne è il “diritto alla prova”: l’inquisito, per la prima volta, vede codificata la sua intangibile facoltà a ricercare fatti a lui favorevoli. In altre parole, come il Pubblico Ministero ricerca le prove a carico, così l’inquisito ed il suo difensore debbono essere posti nelle condizioni di svolgere, se necessario, una vera e propria “inchiesta difensiva”, affinchè nell’agone dibattimentale gli elementi di prova siano “inseriti” dalle parti e valutati dal giudice. Sul punto, il codice contiene una norma fondamentale, l’art. 38 delle disposizioni attuative: “al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall'art. 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possono dare informazioni”. Si tratta di una norma rivoluzionaria nella cultura giuridica italiana: nel sistema inquisitorio il difensore, subordinato, poteva “suggerire” indagini al Pubblico Ministero, ma aveva precisi limiti – anche di carattere deontologico – nella ricerca autonoma di prove: ad esempio non poteva avvicinare testimoni, convocarli nel proprio studio, vaglarne l’attendibilità. Ora può svolgere proprie indagini: ma la norma rendeva necessaria una disciplina attuativa del suo disposto per determinare più precisamente gli esatti poteri del difensore nell’attività di ricerca di elementi in favore del proprio assistito. Ciò non è stato fatto, vanificando – nella sostanza – la portata innovativa della norma. Si pensi, ad esempio, alla necessità di acquisire atti presso amministrazioni pubbliche, enti, ospedali – ed anche società private – per ottenere documenti utili a provare determinate circostanze, o alibi ecc.. La realtà ha dimostrato che, nonostante l’art. 38 e la legge 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti delle amministrazioni pubbliche, la possibilità di acquisire tali documenti – e di acquisirli in modo rapido – è assolutamente frustrata dai meccanismi burocratici. Talvolta il difensore potrà, se fortunato, riuscirvi, ma quasi sempre si troverà ostacolato da rifiuti veri e propri, da complicate procedure di richiesta, da “promesse” a consegnare gli atti “previa autorizzazione del giudice”, da uno stillicidio di raccomandate e diffide cui non viene data alcuna risposta. E così, mentre l’accusa opera con poteri coercitivi amplissimi mediante la forza pubblica di cui dispone direttamente, il difensore – e con lui l’imputato – si trova paralizzato e penalizzato dalla tradizionale resistenza ed inefficienza degli apparati burocratici, culturalmente predisposti (anche per non assumersi alcuna responsabilità) ad esaudire soltanto le richieste che provengono dalla “Autorità costituita”, ed invece occhiuti e diffidenti quando ci si muove per la tutela dei diritti e delle garanzie individuali (specie se invocati da chi, in quanto inquisito, non può che essere colpevole!). Ed è attraverso questi meccanismi che la nuova cultura del codice scompare, perché gli operatori, la società e l’apparato le resistono. E se questa è la realtà, ormai ben nota, del nostro paese, era forse scontato che il destino del nuovo codice fosse segnato, ad ennesimo esempio di una riforma mancata. In tre anni il codice è stato modificato, spesso con la procedura costituzionalmente discutibile del decreto legge, decine e decine di volte, con interventi approssimativi, scoordinati e persino grammaticalmente e lessicalmente discutibili, fondati sulle impressioni ed emozioni del momento. Infine, nel giugno scorso, due sentenze della Corte Costituzionale e il decreto c. d. “Scotti-Martelli” (poi convertito in legge) hanno di nuovo sostanzialmente conferito valore di prova alle dichiarazioni acquisite dal Pubblico Ministero e finanche dalla polizia nel corso delle indagini, attenuando il contraddittorio e reintroducendo , di fatto, limiti alla oralità dibattimentale: insomma, è la tendenza inquisitoria che riemerge e si riafferma. Al cittadino inquisito viene meno anche la solo teorica speranza della nuova cultura processuale: rimane, una volta di più, schiacciato tra gli ostacoli della burocrazia ed i pretesti di chi la burocrazia ha usato per affossare quanto di nuovo si andava affermando.
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